Assiv, Pergolizzi: sanata palese anomalia su Servizi Antipirateria Marittima

Assiv, Pergolizzi: sanata palese anomalia su Servizi Antipirateria Marittima

Assiv ritorna sul tema dell’Antipirateria Marittima, grazie all’interessante approfondimento a cura del dottor Vincenzo PergolizziDelegato Assiv per le tematiche relative specificatamente all’Antipirateria Marittima.

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Decreto 7 giugno 2022 n. 98: sanata la palese anomalia

L’occasione di parlare di antipirateria marittima è oggi data dalla pubblicazione sulla G.U., in data 21 luglio 2022, del Decreto 7 giugno 2022 n. 98 emanato dal Ministero dell’Interno avente per titolo “Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria”, che apporta modifiche al precedente DM 139/2019.

Questo Decreto, che segue la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza datata 22 giugno 2022 avente per oggetto l’aggiornamento dei programmi di addestramento delle guardie giurate addette ai servizi di antipirateria marittima ex DM 154/2019, rappresenta l’ultimo tassello che dovrebbe definire in via conclusiva – questo è il nostro augurio – l’iter formativo delle guardie giurate che fino ad oggi hanno svolto servizi di protezione a bordo di navi battenti bandiera italiana e di coloro che in futuro aspireranno a conseguire tale qualifica.

Con questo provvedimento viene infatti ratificato il contenuto del Decreto del Capo della Polizia del marzo di quest’anno, nel quale sono state apportate mirate modifiche al disciplinare del DM154/2019 destinate a trovare applicazione a partire dal 31 dicembre 2022, una volta che sì sarà esaurita la proroga del regime transitorio.

Entrando nel merito del DM 98/22 si evidenzia che le guardie giurate aspiranti a svolgere attività di contrasto alla pirateria marittima dovranno conseguire in primis l’abilitazione a svolgere servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale e, a seguire, partecipare al corso di formazione teorico-pratico, della durata ridotta a tre giorni, presso la scuola “Caorle” di Brindisi della Marina Militare. Si conferma altresì che alla conclusione di questo iter formativo, a coloro che saranno risultati idonei, sarà rilasciato il certificato che attesterà il possesso dei requisiti di formazione richiesti per lo svolgimento dei servizi antipirateria.

Se quanto sopra rappresenta quindi una conferma di quanto già noto ed ampiamente argomentato in un precedente articolo su S News, la novità “positiva” riguarda il personale in possesso della qualifica di guardia giurata antipirateria che, a differenza di quanto era stato prescritto in precedenza, non sarà più costretto a sostenere un esame per potersi vedere confermata tale qualifica. 

La rimodulazione dell’art. 4, comma 1, lettera a) del DM 139/2019 prevede infatti che: “… omissis… La predetta certificazione è rilasciata, senza prova d’esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall’armatore ovvero dal titolare dell’istituto di vigilanza. a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l’apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno n. 154 del 2009”.

In merito a quest’ultimo punto, dopo le critiche che gli operatori del settore hanno mosso alla citata Circolare del Ministero dell’Interno, non possiamo che accogliere con favore questo “repentino ripensamento”, manifestando un vivo compiacimento, nel vedere sanata la “palese anomalia” che vedeva costretti operatori esperti in servizio da anni a dover sostenere un esame per veder riconosciuta la loro professionalità. Condizione sostituita nella nuova riformulazione dalla partecipazione al corso di formazione tenuto presso la scuola della Marina Militare.

Con l’entrata in vigore del DM 98/22 agli Istituti di Vigilanza autorizzati a svolgere servizi di antipirateria marittima non resta quindi che, confidando sull’efficienza della Marina Militare, aspettare di ricevere le istruzioni sulle modalità con le quali si potranno inviare le guardie giurate ai previsti corsi.

Per completezza di informazione, occorre inoltre rilevare che il Decreto in questione rispetto al DM 139/2019:

  • inserisce l’art. 11-bis (Autorizzazioni per l’esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea) che di fatto non fa altro che ribadire il contenuto dell’art. 134-bis comma 2 del T.U.L.P.S. con la specifica della documentazione da presentare per poter ottenere l’autorizzazione;
  • sopprime i commi 2 e 3 dell’art. 14 nel quale si faceva riferimento all’esame che avrebbe dovuto sostenere il personale in possesso della qualifica di guardia giurata antipirateria;
  • sostituisce l’allegato B, la «Dichiarazione di conformità» e la «Scheda allegata alla dichiarazione di conformità», che non evidenziano comunque modifiche sostanziali.

Si tratta di aggiustamenti che comunque non hanno una incidenza sostanziale nell’erogazione dei servizi.

Concludiamo con la speranza che dopo oltre 10 anni dalla promulgazione della Legge che ha consentito ai privati di poter svolgere questa tipologia di servizi, l’applicazione del neonato Decreto possa avvenire celermente e che, dopo tanto patire, almeno per una volta la burocrazia sia “clemente” nei confronti della nostra categoria, evitandoci così di subire ulteriori difficoltà e/o oneri eccessivi.  

a cura di Vincenzo Pergolizzi, Delegato Assiv Antipirateria Marittima

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