Apprendistato di I° Livello – La correlazione fra lavoro e formazione è valutata dal datore di lavoro

Niente correlazione tra indirizzo di studio e attività lavorativa dell’apprendista, almeno stando al dato letterale della norma nazionale, che fa genericamente riferimento all’ iscrizione ” ad un percorso di istruzione o di istruzione e formazione professionale “.

Con nota n. 1369/2023 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa tuttavia che il datore di lavoro è tenuto a verificare l’effettiva fattibilità dell’apprendistato tramite accertamento della coerenza tra attività lavorativa e titolo di studio, in accordo con l’istituzione formativa. 

Il chiarimento è stato fornito  a seguito di un quesito posto dall’ Ispettorato Territoriale di Rimini riguardo le condizioni per l’attivazione del contratto di apprendistato di primo livello per lo svolgimento di attività stagionale di cuoco.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se ciò sia da ritenere possibile soltanto nel caso in cui il giovane sia proveniente da un istituto scolastico alberghiero, venendo pertanto richiesta una correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa. 

IL PARERE INL : 

L’apprendistato di primo livello coniuga la formazione in azienda con quella dell’istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, mirando al conseguimento di una qualifica e diploma professionale, diploma d’istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Con la stipula del contratto si avvia un percorso formativo «duale», realizzato in parte presso l’istituzione  che eroga la formazione “esterna” , in parte nell’impresa che eroga la formazione ” interna ” ( art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 ). 

L’ INL ricorda pertanto che la disciplina dell’apprendistato, in quanto rientrante nell’ambito della formazione professionale, è rimessa alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 

Per quanto concerne l’Emilia-Romagna, l’ Ispettorato evidenzia che la disciplina regionale dell’apprendistato di primo livello prevede la possibilità di assumere «giovani d’età tra i 16 e i 25 anni, iscritti a un percorso d’istruzione o d’istruzione e formazione professionale (IeFP), per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione».

Pertanto – precisa l’Inl – la disciplina non pone alcuna «preclusione per l’accesso al contratto di apprendistato stagionale derivante dall’iscrizione a uno specifico percorso d’istruzione; si fa riferimento, infatti, ai percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale, senza ulteriormente specificare la necessità o meno di una stretta correlazione tra l’attività lavorativa e percorso di studi e formazione».

Tuttavia, richiamando le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circ. n. 12 del 6.06.2022 , l’ Ispettorato ricorda che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità dell’apprendistato con «l’accertamento della coerenza tra attività lavorative  e titolo di studio ».

In sostanza, pur non emergendo dalle norme regionali la necessità di una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa, il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che andrà rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente. 

Scarica la Nota INL 1369/2023

Scarica la Circolare 6 giugno 2022, n. 12

Fonte: Lavorosì