Niente correlazione tra indirizzo di studio e attività lavorativa dell’apprendista, almeno stando al dato letterale della norma nazionale, che fa genericamente riferimento all’ iscrizione ” ad un percorso di istruzione o di istruzione e formazione professionale “. Con nota n. 1369/2023 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa tuttavia che il datore di lavoro è tenuto a verificare l’effettiva fattibilità dell’apprendistato tramite…
![Apprendistato di I° Livello – La correlazione fra lavoro e formazione è valutata dal datore di lavoro](https://www.iovigilo.it/wp-content/uploads/2023/09/contratto_apprendistato_primo_livello_direttive_sugli_sgravi_totali-770x481.jpg)